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Statuto

MOVIMENTO ITALIANI RESIDENTI ESTERO (MIRE)

Articolo 1

(Costituzione)

1. E’ costituita l’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata Movimento ITALIANI Residenti all’Estero (di seguito indicata come MIRE), la quale opera sia a livello internazionale che nazionale secondo le disposizioni dell’art. 49 del Costituzione Italiana e dell’art. 36 Codice civile.

2. La durata del MIRE è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2

(Sede)

1. Il MIRE ha sede legale in Roma, Via Della Stazione Aurelia, n. 179

2. Il Presidente del MIRE può istituire sedi secondarie sia in Italia che all’Estero.

Articolo 3

(Principi generali e democrazia interna)

1. Il MIRE è un movimento politico, che ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche, sociali e culturali del popolo italiano in patria e all’estero, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà e di unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative, si riconosce nella cultura occidentale e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.

2. Il MIRE crede nella partecipazione popolare quale condizione prioritaria per l’incontro tra competenze, interessi, culture e professionalità, si ispira, nello svolgimento della propria attività politica, ai principi contenuti nella Costituzione Italiana.

3. Il MIRE promuove la partecipazione di tutti i cittadini italiani, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli, riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e politiche e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.

Articolo 4

(Scelta dei candidati per le Assemblee rappresentative)

1.Il MIRE nella selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive nazionali ed internazionali, si attiene al riconoscimento del merito e dell’impegno di ciascuno, nelle attività dell’associazionismo e nel volontariato svolto ai fini della crescita degli scopi sociali.

2.Il MIRE, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell’art 51 della Costituzione, garantisce:
a) l’uguaglianza di tutti gli aderenti;
b) il rispetto della parità dei generi;
c) la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l’età, il credo religioso, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, le disabilità;
d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

3.Il MIRE, per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, con deliberazione del 23-09-2014.

Articolo 5

(Partecipazione politica, comunicazione e web)

1. il MIRE si avvale come strumento di comunicazione e partecipazione politica, anche delle nuove tecnologie. Su www.miremondo.com sono pubblicate le notizie sulle attività del Movimento e sulla rendicontazione di esercizio in conformità con la legislazione vigente.

2. Sono previste: a) la registrazione degli aderenti; b) le consultazioni e le iniziative di democrazia diretta su temi di rilievo per l’attività del Movimento, favorendo e promuovendo la partecipazione degli aderenti ai social network e ad altre forme di aggregazione in rete.

3. Il MIRE si riserva di aprire ulteriori indirizzi web legati alle proprie necessità specifiche di comunicazione e partecipazione politica.

4. Il MIRE assicura agli aderenti, attraverso adeguati sistemi informativi, la partecipazione al dibattito interno con la possibilità di fare proposte per il raggiungimento degli scopi statutari.

5. Il MIRE rende liberamente accessibili agli aderenti le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, le riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. Gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso adeguati sistemi informativi.

Articolo 6

(Patrimonio)

Il patrimonio del MIRE è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che gli perverranno per acquisto e/o donazione;
b) da residui attivi emergenti dai rendiconti economici e finanziari annuali;
c) dalle quote associative;
d) dalle offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni e lasciti diretti al Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;
e) da qualsiasi forma di finanziamento previsto dalle disposizioni di legge vigente, nonché derivante da rapporti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali purché in conformità con gli scopi statutari e nel rispetto della normativa di legge ;
f) da proventi delle proprie iniziative; g) da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali.

Articolo 7

(Aderenti)

1. Possono far parte del MIRE tutti coloro che ne condividono gli scopi statutari.

2. Sono aderenti del MIRE coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente Statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo.

3. La domanda di ammissione deve essere espressamente e formalmente accettata. Se, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, non è pervenuta al richiedente alcuna risposta di ammissione, la stessa deve intendersi tacitamente rifiutata.

4. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono insindacabili. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associativa.

5. Ciascun aderente ha diritto di voto per l’approvazione delle linee programmatiche del MIRE, le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi, così come previsto del presente Statuto.

Articolo 8

(Recesso)

1. La qualifica di aderente non è trasmissibile ad altri soggetti e si perde per recesso o esclusione.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che al 31 dicembre di ogni anno, risulteranno non aver comunicato il recesso, saranno considerati aderenti anche per l’anno in corso.

3. L’esclusione del singolo aderente è deliberata dal consiglio direttivo, qualora si manifesti una delle seguenti cause: a) tenere una condotta lesiva a danno dell’Associazione e/o contrastarne gli scopi statutari; b) non ottemperare alle norme del presente statuto e dei regolamenti, se previsti; c) la mancata partecipazione fattiva alla vita associativa.

4. L’esclusione dovrà essere comunicata, per iscritto, all’interessato, dal Presidente dell’Associazione.

5. Avverso l’esclusione, l’aderente, entro 30 giorni dalla notifica, può presentare ricorso motivato alla Commissione di garanzia che decide sul ricorso entro 60 giorni.

Articolo 9

(Organi dell’Associazione)

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere;
e) la Commissione di garanzia;
f) il Collegio sindacale.

Articolo 10

(Assemblea degli aderenti)

1. l’Assemblea è composta da tutti gli aderenti.

2. L’Assemblea ordinaria delibera su:
a) l’approvazione delle linee programmatiche;
b) la nomina del Consiglio Direttivo;
c) la nomina della Commissione di garanzia;
d) la nomina del Collegio Sindacale;
e) l’approvazione, la variazione e l’abrogazione di eventuali regolamenti.

3. L’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti delibera su:
a) modifiche statutarie;
b) simbolo e denominazione;
c) scioglimento dell’associazione;

4. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente.

5. Qualora un aderente non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare da altro aderente che a sua volta non potrà farsi portatore che di tre deleghe.

6. Le deleghe debbono essere date per iscritto e devono indicare le generalità del delegante, del delegato, l’assemblea per cui si è data la delega ed eventualmente la volontà di voto.

7. Le deliberazioni dell’assemblea degli aderenti vengono riportate sul libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 11

(Convocazione dell’Assemblea)

1. L’Assemblea può essere convocata ovunque nel territorio italiano e all’estero.

2. L’avviso di convocazione dell’assemblea, deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti gli aderenti, a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aderenti.

3. Dalla convocazione devono risultare il giorno, l’ora ed luogo in cui si terrà la seduta, gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 12

(Il Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Dura in carica 4 (quattro), anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente presiede l’Assemblea degli aderenti e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

(Consiglio Direttivo)

1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea degli aderenti.

2. I soci fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, durano in carica fino a revoca.

5. In caso di morte, dimissioni o di revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo, sarà cooptato, dal Consiglio rimanente, un nuovo membro che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che va ad integrare.

Articolo 14

(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è il soggetto competente ad individuare i criteri cui va ispirata la gestione economico-patrimoniale del MIRE. In particolare, deve attuare le deliberazioni dell’assemblea, deliberare in merito all’ammissione, il recesso e la esclusione degli aderenti, predisporre eventuali regolamenti da portare all’approvazione dell’assemblea degli aderenti.

2. Determina i criteri con i quali assicurare risorse ad eventuali articolazioni dell’associazione in forza di quanto previsto dall’articolo 2 del presente statuto.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza, anche mediante delega scritta ad altro membro, della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, l’ultima decisione spetta al Presidente.

4. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare singole facoltà di sua competenza ad un membro del Consiglio o ad eventuali procuratori esterni all’associazione.

Articolo 15

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

2. La convocazione avviene per iscritto a mezzo di raccomandata, fax, sms, posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Articolo 16

(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. ,

2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi la carica prima del termine, il presidente nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’assemblea degli aderenti.

3. Redige il bilancio, il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’associazione.

5. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’associazione per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 17

(Il Collegio dei Sindaci)

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato dall’Assemblea.

2. È composto da tre membri, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle normative vigenti e al presente Statuto. I componenti devono avere competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo.

3. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403bis del Codice Civile.

4. Predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

5. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Articolo 18

(Commissione di garanzia, ricorsi e privacy)

Una Commissione di garanzia viene eletta dall’assemblea degli aderenti su proposta del Consiglio Direttivo. La Commissione di garanzia è composta da tre membri. L’incarico di componente la commissione di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo dell’associazione. La durata degli incarichi dei componenti della Commissione di Garanzia è fissata in anni 3.

La Commissione svolge funzioni di garanzia relative a:
a)Applicazione dello Statuto
b)Rapporti interni all’associazione
c)Rispetto della privacy
d)Protezione dei dati personali.

Ciascun aderente può presentare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. La Commissione di garanzia è competente in unica istanza, per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi associativi. La Commissione di garanzia si esprime sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, assicurando all’istante il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio. La Commissione di garanzia applica le regole del vigente Codice della privacy.

Articolo 19

(Norme generali)

Per le cariche di Presidente, Tesoriere e Consigliere e per le prestazioni fornite dagli associati, non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione nell’espletamento dell’incarico.

Articolo 20

(Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell’associazione, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone al Presidente il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo.

4. Gli eventuali utili di gestione devono essere impiegati a finanziare le attività istituzionali.

5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione non possono essere oggetto di alcuna distribuzione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21

(Controllo contabile, norme per la trasparenza e la semplificazione)

1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico della Finanza”, verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenute dalla contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione viene nominata dal Presidente.

3. Il M.I.R.E. assicura la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi al funzionamento interno ed ai bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www…………………………. (art. 5 Legge 13/14).

Articolo 22

(Scioglimento dell’associazione)

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, con maggioranza qualificata, dall’Assemblea degli aderenti.

2. L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

3. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 23

(Revisione dello Statuto)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea degli aderenti con il voto favorevole della maggioranza.

2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano approvate dal Consiglio direttivo.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normativa di settore in vigore.

Articolo 24

(Simbolo)

1. Il Simbolo dell’associazione, allegato al presente statuto, è così descritto: Circolo suddiviso in due porzioni, quella superiore, di 2/3, su fondo celeste, reca la scritta centrale, in tricolore, tutto maiuscolo, M.I.R.E., dietro, in celeste scuro, l’immagine del mondo, sotto la scritta MIRE, nella porzione minore di 1/3, la bandiera italiana, e lungo il bordo inferiore la scritta maiuscola, in celeste scuro MOVIMENTO – ITALIANI – RESIDENTI – ESTERO

2. Il Simbolo e la denominazione dell’associazione possono essere modificati con il voto favorevole dei soli soci fondatori.

Articolo 25

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione i fondatori del MIRE sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

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